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Societa’ di Mutuo Soccorso: riferimenti giuridici, costituzionali e normativi

L’Associazione Nazionale Sanità Integrativa e Welfare, in coerenza con i propri principi statutari e con i propri obbiettivi associativi, a fronte di notizie riportate periodicamente a mezzo stampa, finalizzate a tentare di pregiudicare strumentalmente l’operato degli enti di sanità integrativa in generale e delle società di mutuo soccorso in particolare, intende ribadire i presupposti  giuridici, costituzionali e normativi che determinano l’attività, nel settore della sanità integrativa, dei soggetti integralmente legittimati.

Per quanto concerne i presupposti giuridici, il primo aspetto da mettere in evidenza in tema di Società di Mutuo Soccorso, è la Legge n. 3818 del 15 aprile 1886, nella quale larticolo 1 esplicita senza ombra di possibile interpretazione, che le Società di Mutuo Soccorso svolgono, in primo luogo, attività a rilevanza sanitaria rappresentata da:

  • rimborsi e sussidiper prestazioni e trattamenti sanitari;
  • accesso agevolato per prestazioni e trattamenti sanitari;
  • assistenza alla non-autosufficienza

Inoltre, gli Atti Costitutivi e gli Statuti delle Società di Mutuo Soccorso, ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge, devono essere redatti per atto pubblico.

Con il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 sono state introdotte rilevanti modifiche che hanno aggiornato la Legge 3818/1886, rinforzando ulteriormente il ruolo sociale delle Società di Mutuo Soccorso prevedendo che:

  • possano assumere la qualifica di socio anche soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • sia obbligatoria l’iscrizione al Registro Imprese, nella sezione dedicata alle Imprese Sociali;
  • possano promuovere attività dirette alla prevenzione sanitaria ed alla diffusione dei valori mutualistici.

Infine, a completa e precisa definizione del contesto rappresentato dalle Società di Mutuo Soccorso il 2 agosto 2018, nell’ambito del Codice del Terzo Settore è stato previsto che le stesse debbano iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, determinando senza ulteriore ombra di dubbio quali siano le caratteristiche di tali enti.

Le attività svolte dalle società di mutuo soccorso poggiano le fondamenta su principi costituzionalmente garantiti, quali il principio della porta aperta ed il principio di sussidiarietà.

Inoltre, l’art. 45 della Costituzione Italiana sancisce “la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”, quale diritto inalienabile dei cittadini di cooperare in funzione dei principi mutualistici.

E da un punto di vista normativo è necessario evidenziare come le Società di Mutuo Soccorso siano enti no profit che gestiscono le attività loro attribuite nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, quindi differenziandosi completamente dalle società assicurative in cui, invece, vi è il trasferimento del rischio dal soggetto assicurato alla società di assicurazione.

Senza alcuna possibilità di dubbio, in riferimento alle Società di Mutuo Soccorso, l’Associazione Nazionale Sanità Integrativa e Welfare sottolinea ancora una volta come si sia in presenza di enti legittimati da un punto di vista costituzionale, giuridico e normativo ad operare a pieno diritto nel settore della sanità integrativa, ove il negare questi elementi definiti con precisione e determinati chiaramente dal Legislatore appare un intento puramente strumentale.

Il fatto che le Società di Mutuo Soccorso offrano ai propri associati prestazioni di sanità integrativa che vengono commercializzate anche dalle Compagnie Assicurative non può assolutamente significare, che enti no profit del terzo settore e società lucrative debbano rispondere alle stesse identiche logiche e regole, trattandosi proprio per definizione, di soggetti aventi visioni ed obiettivi molto differenti.

Utilizzando un sillogismo di origine sportiva è come se la Federazione Italiana Gioco Calcio sostenesse che la Federazione Italiana Rugby debba sottoporre i propri associati alle stesse identiche regole del gioco del calcio in quanto si tratta pur sempre di enti sportivi che esercitano la propria attività tramite individui che corrono dietro ad un pallone, che, come è facilmente comprensibile, sarebbe un evidente ma impraticabile tentativo egemone.

A fronte degli elementi giuridici ancora una volta di più, come già fatto spesso in passato, rappresentati con dovizia di riferimenti normativi, l’Associazione Nazionale Sanità Integrativa e Welfare, quindi, auspica fermamente che tutti i soggetti operanti nel campo della sanità integrativa rispettino, anche tramite le proprie dichiarazioni, le leggi e le norme definite dal Legislatore, abbandonando posizioni pregiudizievolmente strumentali ed attenendosi a quella correttezza di comportamento richiesta in un ambito di concreto interesse sociale ed economico per tutti i cittadini italiani.

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Il socio deve impegnarsi a rispettare ed osservare le disposizioni dello Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dall’ANSI.

Inoltre, in virtù della significativa appartenenza all’Associazione, ciascuno dei soci deve inoltre uniformare la sua condotta allo spirito associativo nonché alla dignità ed alla serietà professionale e tecnica.

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