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Società generali di mutuo soccorso, mutue assicuratrici e l’art. 345 del codice delle assicurazioni

a cura di Roberto Anzanello

Fonti:

  • Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209
  • Legge del 15 aprile 1886 n. 3818
  • P.R. del 13 febbraio 1959 n. 449

PREMESSA

Il concetto di mutualità e, principalmente, la definizione di “mutua” possono riportare, in termini lessicali, a riferimenti diversi a seconda del contesto nel quale gli stessi termini vengono utilizzati.

Pare allora opportuno sottolineare come la parola “mutua” evochi, in prima battuta, il tema dell’assistenza sanitaria pubblica in riferimento a quell’ente che, nel vissuto collettivo delle generazioni passate, erogava le prestazioni sanitarie per tutti i cittadini. Tale richiamo è rimasto nella terminologia comune seppur, fin dagli anni settanta, il legislatore ha meglio definito le unità organizzative sanitarie statali prima come Unità Sanitaria Locale e oggi come Azienda Sanitaria Locale.

Un simile riferimento è evidente, nulla ha a che vedere con le “mutue assicuratrici” e nemmeno con le “società generali di mutuo soccorso” che rappresentano istituti differenti per modello, tipologia e normativa e che, soprattutto, non sono di proprietà dello Stato.

Le mutue assicuratrici sono imprese di assicurazione che, secondo una specifica previsione codicistica, sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti per l’esercizio dell’assicurazione e trovano puntuale regolamentazione nel Codice sulle Assicurazioni Private approvato con Decreto Legislativo del 7 settembre 2005.

Le società generali di mutuo soccorso sono invece enti senza scopo di lucro previsti dalla Legge 3818 del 1886, poi modificata dal Decreto Legge n. 179 del 13 dicembre 2012.

Le due figure concernono quindi differenti tipologie societarie che rispondono, ciascuno per le proprie peculiarità, a norme specifiche, anche se in uno specifico determinato settore, quale è quello della sanità, possono entrambe fornire servizi al cittadino ed alle imprese.

LE SOCIETÀ GENERALI DI MUTUO SOCCORSO

Le Società di Mutuo Soccorso sono enti assistenziali che, ai primordi, nascono spontaneamente al fine di affermare i valori condivisi tra soggetti appartenenti alle medesime categorie quale forma di solidarietà della classe lavoratrice. Scopo di siffatti enti era quello di garantire, ai soggetti che ne beneficiavano, un supporto economico per affrontare le necessità legate a malattie, decessi e disoccupazione.

Consapevole dell’importanza di tali forme di manifestazione solidaristica tra i concittadini, il legislatore è intervenuto con la Legge n. 3818 del 15 aprile 1886 per garantire una cornice giuridica alla società di mutuo soccorso legittimando il loro ruolo sociale di erogatori di sussidi, nei limiti delle proprie disponibilità patrimoniali, finalizzati a tutelare i soci e le loro famiglie da eventi come la malattia, la morte, la perdita della capacità lavorativa; finalità che, nel corso degli anni, hanno dimostrato di essere corrispondenti e conformi ai principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118 Cost. La Legge 3818/1886 è stata da ultimo modificata attraverso la riforma introdotta dall’art. 23 del Decreto Crescita BIS (D.L. 18 ottobre 2012, n.179) che ha operato lungo due direttrici: da una parte, sono stati meglio specificati alcuni aspetti normativi contribuendo a rendere maggiormente identificabili la natura ed il ruolo delle società di mutuo soccorso; dall’altra la riforma ha voluto collocare stabilmente tali società nel novero dei soggetti del “Terzo Settore”, creando punti di contatto soprattutto con la disciplina delle società cooperative anche sotto il profilo della vigilanza laddove entrambe risultano sottoposte all’autorità del Ministero dello Sviluppo Economico .

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