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QUADERNI

Quadro esaustivo degli aspetti fiscali inerenti alla contribuzione a favore degli enti di sanità integrativa ed alle erogazioni, da parte degli stessi, delle prestazioni sanitarie

A cura di Gianpaolo Sbaraglia

  1. 1. La disciplina regolamentare delle forme di assistenza sanitaria integrativa
  2. 2. Contribuzione a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e ad enti, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale
  3. 2.1. Conversione del premio di risultato in contributi di assistenza sanitaria
  4. 3. Prestazioni erogate dai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e da enti, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale
  5. 4. Il rapporto con il diritto alla detrazione per spese sanitarie
  6. 5. Riferimenti

1. LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLE FORME DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le forme di sanità integrativa costituiscono il cd. “secondo pilastro” e svolgono la funzione di affiancare e sostenere Servizio Sanitario Nazionale (di seguito solo SSN).

Le forme di assistenza sanitaria integrativa sono garantite mediante fondi, enti, casse e Società di mutuo soccorso. All’interno di tale fattispecie, possono distinguersi due diverse categorie: “Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale”, ex art. 9, d.lgs. n. 502 del 1992 (anche detti “FIS” o “Fondi doc”) e enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale (anche detti “Fondi non doc”).

I “Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale”, ex art. 9, d.lgs. n. 502 del 1992 sono finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza (anche detti LEA), definiti dal Piano Sanitario Nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

Comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del medesimo art. 9. Gli ambiti di intervento comprendono inoltre: a) prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché’ le prestazioni di cui all’art. 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; b) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Parliamo quindi di prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale e di prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria.

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