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Il Promotore della Salute o Promotore Mutualistico

a cura di Roberto Anzanello

Riferimenti

  • Legge 3818/1886
  • L. n.179 del 18 ottobre 2012
  • 1322 c.c.
  • Regolamento Intermediari 16190 del 29 ottobre 2007
  • Legge 108/1996
  • Costituzione Italiana art. 41

Premessa

Il contesto giuridico di legittimazione della figura del promotore della salute o promotore mutualistico trae origine dalla normativa costituzionale, da quella relativa agli enti di sanità integrativa in quanto tale definizione contiene un espresso riferimento ad un socio ordinario di una società generale di mutuo soccorso che in base alle previsioni statutarie può ricevere dagli organi sociali specifici incarichi diretti alla divulgazione dei principi della mutualità.

Le Società di Mutuo Soccorso

Le Società di Mutuo Soccorso sono enti assistenziali che, ai primordi, nascono spontaneamente al fine di affermare i valori condivisi tra soggetti appartenenti alle medesime categorie quale forma di solidarietà della classe lavoratrice.

Scopo di siffatti enti era quello di garantire, ai soggetti che ne beneficiavano, un supporto economico per affrontare le necessità legate a malattie, decessi e disoccupazione.

Consapevole dell’importanza di tali forme di manifestazione solidaristica tra i concittadini, il legislatore è intervenuto con la Legge n. 3818 del 15 aprile 1886 per garantire una cornice giuridica alla società di mutuo soccorso legittimando il loro ruolo sociale di erogatori di sussidi finalizzati a tutelare i soci e le loro famiglie da eventi come la malattia, la morte, la perdita della capacità lavorativa etc.; finalità che, nel corso degli anni, hanno dimostrato di essere corrispondenti e conformi ai principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118 Cost. La Legge 3818/1886 è stata da ultimo modificata attraverso la riforma introdotta dall’art. 23 del Decreto Crescita BIS (D.L. 18 ottobre 2012, n.179) che, modificando integralmente gli articoli 1 e 2 nonché parzialmente gli articoli 3 ed 8 della legge istitutiva del 1886, ha operato lungo due direttrici.

Da una parte sono stati meglio specificati alcuni aspetti normativi contribuendo a rendere maggiormente identificabili la natura ed il ruolo delle società di mutuo soccorso, dall’altra la riforma ha voluto collocare stabilmente tali società nel novero dei soggetti del “Terzo Settore”, creando punti di contatto soprattutto con la disciplina delle società cooperative.

Il Socio Promotore della Salute o Promotore Mutualistico: obbiettivi e scopi

Il nucleo centrale di ogni Società di Mutuo Soccorso è rappresentato dai propri soci siano essi persone fisiche o giuridiche. In un simile contesto, assume rilevanza predominante una particolare tipologia di soci – quella dei Soci Promotori della Salute o Promotori Mutualistici – che, originando dalla figura del Socio Ordinario, è individuata quale tipologia maggiormente indicata per assumere l’onere di realizzare i dettami legislativi in ordine alla promozione di “attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici” (articolo 2 Legge 3818/1886).

In via preliminare, pare doveroso sottolineare che il socio di una società generale di mutuo soccorso che operi secondo le logiche della diffusione dei principi mutualistici esercita la propria attività nell’ambito del principio di autonomia associativa che gode di rango costituzionale.

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