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QUADERNI

Forme di sanità integrativa e coperture sanitarie gestite da compagnie assicurative

a cura di Silvia Fiorini

Riferimenti

  • Legge 3818 del 15 aprile 1886;
  • L. 179 del 18 ottobre 2012;
  • Quaderno IVASS n.10 del 2001 “Temi di diritto assicurativo Rassegna dei contributi di studio del Servizio legale nel 2000”.

 

Le Società di Mutuo Soccorso

La Legge n. 3818 del 15 aprile 1886 intervenne per garantire una cornice giuridica alla società di mutuo soccorso legittimandone il ruolo sociale nell’erogazione di sussidi finalizzati a tutelare i soci e le loro famiglie da eventi come la malattia, la morte, la perdita della capacità lavorativa etc.; finalità che, nel corso degli anni, hanno dimostrato di essere corrispondenti e conformi ai principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118 La Legge 3818/1886 è stata rivista dalla riforma introdotta dall’art. 23 del Decreto Crescita BIS (D.L. 18 ottobre 2012, n.179) che, modificando integralmente gli articoli 1 e 2 nonché parzialmente gli articoli 3 ed 8 della legge istitutiva , ha operato lungo due direttrici.

Da una parte sono stati meglio specificati alcuni aspetti normativi, contribuendo a rendere maggiormente identificabili la natura ed il ruolo delle società di mutuo soccorso, dall’altra la riforma ha voluto collocare stabilmente tali società nel novero dei soggetti del “Terzo Settore”, creando punti di contatto soprattutto con la disciplina delle società cooperative.

La legittimità della gestione delle Sanità Integrativa da parte delle Società di Mutuo Soccorso

Le Società di Mutuo Soccorso sono sottoposte a diverse forma di controllo e gli ultimi interventi normativi hanno anche ben determinato quali, ma quello che è opportuno sottolineare è che le Società di Mutuo Soccorso nulla hanno a che vedere con l’attività assicurativa e ciò è ben riconosciuto anche dagli enti che controllano il settore assicurativo, tanto che l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (oggi IVASS subentrato in tutte le funzioni, le competenze e i poteri dell’ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012) nel quaderno pubblicato “Temi di diritto assicurativo Rassegna dei contributi di studio del Servizio legale nel 2000” scrive testualmente:

“Si è esaminata la legittimità della gestione di forme di assistenza integrativa da parte di società di mutuo soccorso. L’attuale quadro normativo è chiaro, tanto nel T.U. n. 449/59 (art. 2), quanto nel d.lgs. n. 174/95 (art. 5, comma 1), nell’escludere le società di mutuo soccorso dal novero dei soggetti abilitati allo svolgimento di attività assicurativa. Com’è noto, le società di mutuo soccorso, costituite ai sensi della legge n. 3818/1886, possono assicurare ai soci un sussidio in caso di malattia, incapacità al lavoro o vecchiaia, svolgendo tale attività, in quanto enti mutualistici, senza scopo di lucro e per un fine di reciproco ausilio a fronte delle esigenze individuate nello statuto. Il contesto generale di riferimento è poi ampliato dall’art. 46 legge n. 883/78, ove si prevede che “ la mutualità volontaria è libera”, e dall’art. 9 d.lgs. n. 502/92, così come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 517/93 e successivamente sostituito dall’art. 9 d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, che riconosce il ruolo delle società di mutuo soccorso anche nell’erogazione di prestazioni integrative del Servizio sanitario nazionale, prevedendo tra le fonti istitutive “le deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute”. Sorge, dunque, la necessità di coordinare il divieto opposto alle società in oggetto ad esercitare attività assicurativa, con il libero esercizio della mutualità volontaria. A tale proposito, la giurisprudenza ha individuato i caratteri distintivi della mutualità, rispetto all’assicurazione, nell’assenza dello scopo di lucro e nella mancanza di una stretta connessione tra contributo versato dal socio e somma da erogarsi da parte della società, che non è predeterminata, ma varia in relazione alle disponibilità di bilancio della società stessa. Tutto ciò premesso, occorre valutare in concreto, attraverso l’analisi degli statuti e la vigilanza sull’attività, che le società di mutuo soccorso non esercitino l’assicurazione, divenendo altrimenti assoggettabili ai poteri di controllo esercitati dall’ISVAP contro l’abusivismo. A tale proposito è necessario precisare che la vigilanza sulle società di mutuo soccorso è di competenza del Ministero del Lavoro e, in particolare, degli Uffici provinciali del lavoro, che la esercitano attraverso l’esame degli statuti, dell’atto costitutivo e dei bilanci annuali, come previsto dall’art. 15, comma 7, legge 59/’92 e chiarito dalla circolare n. 117/92 dello stesso Ministero. “

Anche in termini di controllo le procedure sono già compiutamente definite e coerenti con il ruolo che la legge e financo i principi costituzionali assegnano alle Società di Mutuo Soccorso, tanto che anche su questo aspetto nello stesso documento sopra citato, l’ISVAP scrive:

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