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Fondi sanitari, casse e mutue. Il 2° reporting system dell’anagrafe fondi sanitari

A cura Dr. Massimiliano Alfieri
Ufficio Studi ANSI

L’istituzione dell’anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale è prevista, senza oneri a carico dello Stato, dall’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal d.lgs. n. 299/99.

Tale norma di rango primario ha stabilito, al comma 1 dell’art. 9 “Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale” che, al fine di favorire l’erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza.

Il comma 2 del citato articolo ha definito che la denominazione di tali fondi deve contenere l’indicazione “fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale” e che tale denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per essere destinati a finalità diverse.

Inoltre, nel comma 3, è stabilito che tutti i soggetti pubblici e privati, che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN), sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Lo stesso comma individua le fonti istitutive dei fondi integrativi del SSN: i contratti e accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; i regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; le deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative che operano nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza sanitaria; le deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute; gli atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti. Pertanto, i fondi sanitari integrativi appartengono al settore non profit.

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