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La sanità integrativa ed alcune vecchie abitudini

Assistiamo periodicamente a tentativi di dequalificazione dell’offerta sanitaria integrativa degli unici enti abilitati a fornire coperture sanitarie integrative e sostitutive quali Fondi Sanitari, Società Generali di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria e, come già accaduto, come Associazione Nazionale Sanità Integrativa ci sentiamo in dovere di precisare alcuni concetti a tutela dei nostri iscritti, dei loro associati ed anche del diritto alla salute di tutti i cittadini.

Prendiamo atto che ultimamente la versione che viene veicolata a mezzo stampa si attesta sia sul fatto che le Società Generali di Mutuo Soccorso sarebbero una sorta di compagnie assicurative assoggettabili alle regole proprie del mercato assicurativo e sia sul fatto che i soci di questi enti senza scopo di lucro sarebbero, di conseguenza, dei distributori di prodotti assicurativi.

Premesso che sarebbe opportuno che fosse interesse comune prioritario la tutela della salute dei cittadini e la risoluzione del problema principale che consiste nel trasferire dallo Stato agli enti che legittimamente gestiscono la sanita integrativa parte della spesa sanitaria, dobbiamo ancora una volta rimarcare che, nel nome di interessi settoriali e corporativistici, c’è chi privilegia e cerca di affermare una visione distorta sul tema.

Vogliamo ribadire ancora una volta con fermezza che queste considerazioni sono del tutto errate e fuorvianti e poggiano su elementi giuridici infondati. Risulta infatti giuridicamente fuori luogo il richiamo la norma di cui all’art.345 del CAP, in quanto, come determinato da eminenti esperti del settore, la normativa assicurativa non può essere applicata agli enti di sanità integrativa in quanto essa si riferisce ad attività che non possono essere in alcun modo svolte dagli stessi.

Come è facilmente comprensibile le regole del settore assicurativo sono state realizzate dal legislatore per società con scopo di lucro che ricevono un pagamento di un cliente per erogare, tramite un contratto di scambio, un servizio remunerato mentre le regole del settore della sanità integrativa sono state realizzate dal legislatore per enti senza scopo di lucro che ampliano la propria base societaria nell’interesse dei propri scopi statutari tramite un contratto associativo. Si tratta quindi di due settori di attività completamente differenti entrambi legislativamente già ben definiti e che rispondono, come è corretto che sia, a normative, regole, controlli specifici della loro attività giuridicamente diversi.

Peraltro, dobbiamo aggiungere, che tale coerente impostazione sta avendo riscontri precisi anche nel settore assicurativo ove le compagnie assicurative, sempre più spesso, per operare nel settore della sanità integrativa (e solo in questo nonostante i molti settori di attività che le compagnie presidiano) utilizzano enti di sanità integrativa in contrasto con gli operatori dello stesso settore che continuano a sostenere una posizione differente. Ne consegue che essendo le compagnie di assicurazione e gli enti di sanità integrativa soggetti giuridici differenti sottoposti a normative diverse anche coloro che operano per queste due differenti tipologie societarie siano, a loro volta, sottoposti a norme e regole differenti.

Infatti ben difficilmente sarebbe assoggettabile alle stesse regole un intermediario che opera, tramite un contratto imprenditoriale, in nome e per conto di una società con scopo di lucro quale una compagnia assicurativa con un socio che opera, tramite un contratto associativo, in nome e per conto dell’interesse mutualistico di tutti gli altri soci, anche se entrambi soddisfano, esclusivamente in questo specifico ambito di attività, la stessa necessità dei cittadini.

Giova ricordare, peraltro, che, anche le norme che regolano gli intermediari assicurativi sono norme speciali per le quali è da escludere la possibilità di interpretazione estensiva ad altri soggetti che rispettano norme diverse quali i promotori mutualistici, professionisti del settore della sanità integrativa, rigorosamente formati ed operanti nell’interesse della mutualità. Sappiamo bene che il settore della sanità integrativa è un mercato in grande crescita che, proprio per la sua peculiarità, sta ricevendo importanti conferme dai cittadini che si associano sempre più numerosi e confermano sempre anno su anno i contratti associativi già in corso con gli enti di sanità integrativa.

Comprendiamo anche bene che tale elemento possa suscitare interesse economico in soggetti che seguono logiche differenti, ma proprio per questo ci sentiamo in dovere di ribadire che le regole costituzionali, giuridiche, legislative, normative del settore della sanità integrativa sono già state stabilite in oltre cento anni di storia del nostro paese e sono già state confermate dai non pochi interventi di modifica legislativa sulla materia applicati negli ultimi 25 anni.

Ribadiamo quindi con fermezza che quelle già in essere sono le regole e le norme che debbono essere seguite da tutti coloro che vogliono operare nel settore della sanità integrativa e sarebbe anti costituzionale modificare queste regole nell’interesse di vecchie abitudini corporative e contrariamente al diritto alla salute di ogni cittadino italiano.

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