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La cornice normativa degli enti della Sanità Integrativa e del Welfare

Il secondo quaderno realizzato dall’Associazione Nazionale Sanità Integrativa e Welfare nel 2017 è dedicato all’approfondimento delle norme che disciplinano l’operato dei protagonisti del mondo della sanità integrativa e del welfare.

Riferimenti normativi:

  • Mutuo Soccorso: L. 15 aprile 1886, n. 3818; art. 23 del Decreto Crescita BIS, D.L. 18 ottobre 2012, n.179; D. Lgs 2 agosto 2002, n.220;
  • Fondi Sanitari Integrativi: art. 9 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; art.9 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (c.d. Decreto Bindi); D.M. 31 marzo 2008 (c.d. Decreto Turco); D.M. 27 ottobre 2009 (c.d. Decreto Sacconi);
  • Casse di assistenza: D.M. 31 marzo 2008 (c.d. Decreto Turco); art. 51, co.2 lett.a) D.P.R. 917/1986;
  • Cooperative socio-sanitarie: artt. 2511 ss. C.c.; L.31 gennaio 1992, n.59; L. 8 novembre 1991, n.381; D. Lgs 2 agosto 2002, n.220;
  • Società erogatrici di servizi welfare: artt.2 e 32 Cost; art. 190 L.28 dicembre 2015, n.208.

 

Le società di Mutuo Soccorso

Le società di Mutuo Soccorso sono normate da una legge fondamentale, la L. n. 3818 del 15 aprile 1886, che nel tempo ha subito diverse modificazioni ed integrazioni, di cui l’ultima nel 2012. Esse nascono per tutelare i soci e le loro famiglie da eventi come la malattia, la morte, la perdita della capacità lavorativa etc., attraverso l’erogazione di sussidi, in conformità con i principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118 Cost. Con l’art. 23 del Decreto Crescita BIS, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, sono state rese maggiormente identificabili la natura ed il ruolo delle società di mutuo soccorso, che sono state inoltre collocate stabilmente nel novero dei soggetti del “Terzo Settore”. È previsto, in particolare, che acquisiscano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese e, (sezione delle imprese sociali); che vengano iscritte in un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, e che vengano assoggettate alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono quindi assimilate alle cooperative per quanto attiene al processo di costituzione (e acquisizione della personalità giuridica), ed assoggettate alla loro medesima vigilanza, ma preservano caratteri di fondamentale distinzione dalle stesse quanto a non imprenditorialità ed organizzazione interna di tipo sostanzialmente “associativo”, più che societario. Le società di mutuo soccorso operano, infatti, perseguendo finalità di interesse generale, senza scopo di lucro e in assenza del trasferimento del rischio dall’associato, poiché erogano sussidi nei limiti delle proprie risorse di bilancio. In questi termini, esse possono operare nel campo dell’assistenza famigliare e della sanità integrativa senza essere soggette all’applicazione del Codice delle Assicurazioni Private.

 

I fondi sanitari integrativi

Le fonti istitutive dei Fondi sanitari integrativi del S.S.N. possono essere principalmente tre:

– contratti ed accordi collettivi, anche aziendali;

– deliberazioni di regioni, enti territoriali ed enti locali;

– deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute.

I Fondi Sanitari Integrativi operano in settori della sanità complementari rispetto al S.S.N., senza operare selezione del rischio ed erogando prestazioni sociosanitarie espressamente individuate con Decreto del Ministero della Salute in misura complessivamente non inferiore al 20% delle risorse destinate a far fronte alla copertura sanitaria degli assistiti. Nel rispetto di questa soglia, i Fondi sanitari integrativi godono di un trattamento fiscale agevolato, perché le somme versate agli stessi a titolo di contributi non concorrono a formare reddito imponibile. Sono soggetti all’iscrizione in un “registro pubblico”, ovvero l’Anagrafe dei Fondi, istituito con D.M. 31 marzo 2008 (c.d. Decreto Turco) presso il Ministero della Salute e reso operativo con successivo D.M. 27 ottobre 2009 (c.d. Decreto Sacconi).

Le casse di assistenza

Le Casse di Assistenza sono enti della sanità integrativa finalizzate ad erogare, in via sostitutiva del S.S.N., prestazioni socio sanitarie, nonché a sovvenzionare i propri assistiti nella spesa per la salute pubblica. Beneficiano del trattamento fiscale agevolato di cui dall’art. 51, co.2 lett.a) D.P.R. 917/1986, nella misura in cui rispettino la soglia del 20% nell’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 2, co.2 lettera d) del D.M. Sacconi.

Le cooperative socio-sanitarie

Le cooperative sono persone giuridiche di diritto privato, che possono acquisire, se sociali, una rilevanza anche pubblicistica; dotate di autonomia patrimoniale perfetta, previa iscrizione nel Registro delle Imprese e beneficianti di un trattamento fiscale agevolato, se regolarmente iscritte nell’apposito Albo. Anche in considerazione dei benefici cui accedono, specie se a mutualità prevalente o sociali, sono soggette alla vigilanza del M.I.S.E., attraverso ispezioni ordinarie e straordinarie. Il loro carattere solidaristico e mutualistico le rende soggetti particolarmente idonei ad operare nel campo socio sanitario sia in funzione di preminente interesse dei propri soci, sia in un’ottica di perseguimento di interessi di tipo generale.

Società erogatrici di servizi di welfare

Il fondamento delle politiche di welfare e della cultura del benessere è nella Costituzione, in particolare nell’art.2 che mette al centro la persona umana e nell’art. 32 che valorizza il principio della salute. Il legislatore si è occupato del welfare a partire dalla Legge 23 agosto 2004, n. 243. Le società che erogano servizi di welfare offrono un servizio all’azienda “convenzionata”, che abbia adottato un piano welfare a tutela dei propri dipendenti. Tale servizio consiste nell’erogazione di beni o servizi (c.d. flexible benefits). La loro erogazione può avvenire su base volontaristica, ossia per scelta discrezionale del datore di lavoro (in tal caso non possono andare a sostituire neppure parzialmente la retribuzione), ovvero su base obbligatoria/contrattuale e, comunque, per scelta del lavoratore di sostituire, anche ed eventualmente, parte della propria retribuzione con beni o servizi.

Di tali benefits il legislatore ha incentivato l’impiego mediante l’abbattimento del c.d. cuneo fiscale.

 

Per saperne di più, leggi il Quaderno ANSI

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Il socio deve impegnarsi a rispettare ed osservare le disposizioni dello Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dall’ANSI.

Inoltre, in virtù della significativa appartenenza all’Associazione, ciascuno dei soci deve inoltre uniformare la sua condotta allo spirito associativo nonché alla dignità ed alla serietà professionale e tecnica.

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